Le nuove disposizioni intervenute a modificare incisivamente la disciplina del falso in bilancio si applicheranno ai reati commessi a partire dal 14 giugno, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, la c.d. Legge Anticorruzione.
Perseguibilità | Cause di non punibilità | Pene | |
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Società non fallibili | a querela | prevista per particolare tenuità dei fatti | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Società chiuse | d’ufficio | prevista per particolare tenuità dei fatt | reclusione da 1 a 5 anni, per fatti di lieve entità reclusione da 6 mesi a 3 anni |
Società quotate | d’ufficio | non prevista | reclusione da 3 a 8 anni |
Il Legislatore ha voluto sanzionare l’esposizione in bilancio di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissioni di fatti materiali rilevanti: per talune fattispecie delittuose (“valutazioni” riportate in bilancio, compimento di fatti di “speciale tenuità” e delle società non fallibili) la nuova disciplina potrebbe risultare più favorevole al reo e, dunque, essere applicata retroattivamente.
La norma se da un lato introduce la punibilità d’ufficio ( e non su querela di parte se non per le micro imprese) dall’altra si rifà a concetti particolarmente fumosi “Fatti di lieve entità” e “Non punibilita’ per particolare tenuità” che rischiano di lasciare ampio potere interpretativo alla magistratura rafforzandone il ruolo ormai consolidato di supplenza al legislatore.
Articolo 2621: False comunicazioni sociali.
In vigore dal 14/06/2015 -Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 9
Articolo 2621 bis: Fatti di lieve entità.
In vigore dal 14/06/2015 – Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 10
Articolo 2621 ter: Non punibilità per particolare tenuità.
In vigore dal 14/06/2015 – Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 10
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