Le nuove disposizioni intervenute a modificare incisivamente la disciplina del falso in bilancio si applicheranno ai reati commessi a partire dal 14 giugno, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, la c.d. Legge Anticorruzione.

Perseguibilità Cause di non punibilità Pene
Società non fallibili a querela prevista per particolare tenuità dei fatti reclusione da 6 mesi a 3 anni
Società chiuse d’ufficio prevista per particolare tenuità dei fatt reclusione da 1 a 5 anni, per fatti di lieve entità reclusione da 6 mesi a 3 anni
Società quotate d’ufficio non prevista reclusione da 3 a 8 anni

Il Legislatore ha voluto sanzionare l’esposizione in bilancio di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissioni di fatti materiali rilevanti: per talune fattispecie delittuose (“valutazioni” riportate in bilancio, compimento di fatti di “speciale tenuità” e delle società non fallibili) la nuova disciplina potrebbe risultare più favorevole al reo e, dunque, essere applicata retroattivamente.

La norma se da un lato introduce la punibilità d’ufficio ( e non su querela di parte se non per le micro imprese) dall’altra si rifà a concetti particolarmente fumosi “Fatti di lieve entità” e “Non punibilita’ per particolare tenuità” che rischiano di lasciare ampio potere interpretativo alla magistratura rafforzandone il ruolo ormai consolidato di supplenza al legislatore.

Articolo 2621: False comunicazioni sociali.
In vigore dal 14/06/2015 -Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 9

Articolo 2621 bis: Fatti di lieve entità.
In vigore dal 14/06/2015 – Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 10

Articolo 2621 ter: Non punibilità per particolare tenuità.
In vigore dal 14/06/2015 – Modificato da: Legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 10